La Corte di Cassazione, a Sezioni unite, ha posto la parola fine alle discussioni intorno alla natura e alla “forza” dimostrativa degli accertamenti basati sui parametri e sugli studi di settore (definiti “sistemi di accertamento per standard“).
di Carlo Pino.Detto in pochissime parole, la Corte ha negato l’automatismo di tali meccanismi accertativi, ed ha posto l’accento sulla necessità del contraddittorio fra amministrazione finanziaria e contribuente, per verificare la concreta idoneità del risultato matematico-statistico che deriva appunto dagli standard a rappresentare l’effettiva realtà economica dell’impresa.
Pertanto, il contribuente ha il diritto di partecipare a tale verifica, ed ha altresì la più ampia facoltà di fornire la prova contraria, anche mediante argomentazioni presuntive, e non necessariamente attraverso una specifica documentazione.
Gli uffici amministrativi hanno invece il dovere di motivare le ragioni per le quali i rilievi proposti dal contribuente siano da disattendere e siano invece da confermare le risultanze dell’accertamento “per standard“.
Il giudice, infine, potrà liberamente valutare sia l’applicabilità degli standard al caso concreto (fatto che costituisce prova a carico dell’amministrazione), sia le ragioni addotte in senso contrario espresse dal contribuente in sede di contraddittorio.
Detto così, sembra tutto meraviglioso….
Nessuno parte (troppo) svantaggiato, tutti devono dimostrare qualcosa (chi in senso positivo, chi in senso negativo, ma nel gioco “ci sta”…), e il giudice ha “mani libere”, essendo vincolato solo dal grado di persuasività e di ragionevolezza del diverso “racconto” sulla potenzialità economica della specifica impresa assoggettata all’accertamento, e cioè il racconto dell’amministrazione e quello del contribuente.
Però….
Chi ha una qualche esperienza sulla vera applicazione degli studi di settore (quella sul campo) sa che il quadro paradisiaco dipinto dalla Suprema Corte è quantomeno una quadro futurista…
Per il contribuente medio, che non conosce il funzionamento degli studi di settore, questi rappresentano una sorta di terno al lotto, dove il sorteggio può essere favorevole (”congruo!!!”) o sfavorevole (non congruo, non coerente, non normale, etc.), senza una effettiva comprensione degli elementi che guidano il sorteggio.
Per alcuni professionisti (non nascondiamocelo), gli studi di settore sono tuttora un oggetto misterioso, e le relative note metodologiche un libro scritto in aramaico antico.
Per molti funzionari, i risultati degli studi di settori sono come i saldi di fine stagione: si possono concedere solo degli sconti (-20%, - 30% al massimo, ma a “budget” raggiunto).
I giudici, poi, per poter arrivare a conclusioni ragionevoli e ragionate, dovrebbero avere conoscenze molto precise ed approfondite sui modelli organizzativi e produttivi della maggior parte dei settori della nostra economia, il che - sinceramente e con tutto il rispetto per i molti membri delle commissioni tributarie che svolgono con passione e competenza il loro lavoro - è complessivamente poco plausibile.
In conclusione
La mia personalissima idea è che gli accertamenti basati sugli studi di settore siano il banco di prova della vera efficienza dell’amministrazione finanziaria e del suo grado di comprensione delle realtà economiche sia nazionali che locali.
Lo strumento degli studi di settore - che in realtà nasce come standard proprio per evitare eccessive fatiche probatorie agli uffici - rende palese (finalmente!!) l’utopia della catastizzazione delle variegate realtà d’impresa, ed evidenzia, all’inverso, la necessità che l’amministrazione finanziaria si riappropri con forza ed in tempi brevi delle sue funzioni di conoscenza del tessuto economico locale, attraverso indagini non più svolte a tavolino dagli uffici periferici, ma con accessi presso le singole imprese, tesi soprattutto a comprendere i meccanismi di produzione dei ricavi e del reddito, e le dinamiche dei costi delle singole realtà produttive.
Il giudice, infine, dovrebbe essere l’estrema ratio, e non la modalità principe per dirimere le questioni in materia di determinazione della potenzialità economica dell’impresa.
Autore: W.K.I.