Il 14 Ottobre 2005 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Si tratta quindi delle sanzioni applicate in caso di mancato rispetto delle celebri norme della Comunità Europea sulla tracciabilità alimentare (in particolare degli articoli 18, 19, 20 del suddetto Regolamento CE), che hanno portato all’obbligo di tenere traccia dei prodotti gestiti da parte di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella filiera agroalimentare.
Le problematiche della tracciabilità alimentare rimangono nell’ambito delle infrazioni amministrative, ma solo, come è chiaramente specificato nel decreto legislativo, salvo che il fatto non costituisca reato. Il decreto legislativo stabilisce, per iniziare, la sanzione (da 500 a 3000 euro) in cui incorre chi non si munisce di un sistema di tracciabilità. L’articolo 3 approfondisce il comportamento degli operatori del settore alimentare nei casi di non conformità del prodotto e della conseguente necessità di ritiro: la mancata attivazione delle procedure di ritiro è sanzionata con una multa che va da 3000 a 18000, la mancata notifica alle autorità con una multa da 500 a 300 euro e la mancata informazione e collaborazione con le autorità per la riduzione del rischio con una multa da 2000 a 12000 euro. Nei casi di ritiro è molto importante anche la corretta e completa informazione al consumatore e utilizzatore finale; la sua mancata comunicazione porta a una sanzione che va da 2000 a 12000 euro. Il decreto legislativo non riguarda solo produttori ma anche distributori e rivenditori, che vengono sanzionati da una multa (da 500 a 3000 euro) se non avviano, nei limiti della propria attività, le procedure di ritiro e richiamo dei prodotti non sicuri. L’articolo 6 riguarda il settore dei mangimi, stabilendo che la mancata distruzione dei mangimi non conformi sia sanzionata con una multa da 500 a 3000 euro. I soggetti recidivi incorrono nella sospensione da 7 a 15 giorni del provvedimento che consente l’attività che ha dato causa all’illecito.
DEFINIZIONI
Impresa alimentare ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
Operatore del settore alimentare la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
Tracciabilità, il processo informativo che segue il prodotto da monte a valle della filiera produttiva;
Rintracciabilità il processo inverso che permette di risalire da valle a monte le informazioni distribuite lungo la filiera.
Oggetto della rintracciabilità, alimenti, mangimi, materie prime agricole (ivi compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte dell’alimento o mangime (es. ingredienti, additivi);
Soggetti obbligati, tutti gli operatori che entrano in contatto con i materiali sopraindicati, lungo l’intera filiera produttiva (produzione agricola primaria; trasformazione; distribuzione).
Ritiro dell’alimento è qualsiasi misura dell’operatore o dell’autorità pubblica che impedisca la distribuzione, l’esposizione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme al requisito della sicurezza alimentare.
Richiamo dell’alimento è la procedura di ritiro di un alimento rivolta direttamente al consumatore finale da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
Il ritiro dell’alimento è qualsiasi misura dell’operatore o dell’autorità pubblica che impedisca la distribuzione, l’esposizione e l’offerta al consumatore di un prodotto non conforme al requisito della sicurezza alimentare.
Il richiamo dell’alimento è la procedura di ritiro di un alimento rivolta direttamente al consumatore finale da attuare quando altre misure risultino insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. L’operatore dovrà quindi, nei casi di un potenziale pericolo per la salute pubblica, dare attuazione a procedure codificate già predisposte per il ritiro/richiamo dei prodotti e secondo le modalità ritenute più efficaci ed efficienti al raggiungimento dell’obiettivo e contestualmente ne dovrà dare immediata comunicazione al competente servizio dell’ASL, oltre ad informare sia l’operatore a monte nel caso in cui si ritenga che la non conformità provenga da un prodotto da lui fornito, che il consumatore sui motivi che rendono necessario il ritiro/richiamo.
L’archiviazione deve avvenire secondo lo schema di seguito riportato:
A. Raccoglitori ordini/acquisti
B. Raccoglitori forniture/vendite
C. Raccoglitori fatture ricevute
D. Raccoglitori fatture emesse
Prodotto finito
• Descrizione prodotto (denominazione di vendita e quantità
• Cliente (identificazione dell’operatore economico che ha ricevuto il prodotto)
• Lotto (se prescritto dall’art. 13 del D.Lgs. 109/1992) o data di scadenza/durabilità
• Data di fornitura
1. Identificazione specifica della frazione di batch produttivo consegnato al cliente
Documentazione • Mezzi di documentazione:
- Raccolta fatture o Bolle di accompagnamento o Registri di carico/scarico o strumenti elettronici o codici a barre etc.
• Mantenimento della documentazione:
-12 mesi a partire da data di conservazione per prodotti “ da consumarsi preferibilmente entro”;
-6 mesi a partire da data di conservazione per prodotti “da consumarsi entro il”;
-2 anni a partire da data di commercializzazione per prodotti per i quali non prevista indicazione del termine minimo di conservazione né altra data.
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